Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
Tutto sull'Imposta Comunale sugli Immobili.Chi deve Pagare l'I.C.I.
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
La Dichiarazione
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell'ICI dovuta.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione ICI per le variazioni relativamente alle quali i dati catastali possono essere trasmessi ai comuni dall'Agenzia del Territorio.
Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l'obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
Calcolo della base imponibile
Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
-
per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
-
per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
-
per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
Calcolo dell'imposta
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.
L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).
Le aliquote
Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dal Comune.
Immobili adibiti ad abitazione principale
L'unità immobiliare utilizzata come dimora abituale del contribuente e loro pertinenze, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, è esclusa dall’Imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall’anno 2008.
Sono considerate equiparate all’abitazione principale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano residenza anagrafica;
d) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;
Le pertinenze dell'abitazione principale
Ai sensi dell’art.10 vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 15 maggio 2007, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione . L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.
Quando e come si paga
L'ICI deve essere versata in due rate:
a. la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
b. la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali con il bollettino di conto corrente.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo. Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo. L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Esempio:
Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da è il seguente:
-€ 120,00 a titolo di imposta;
-€ 4,50 a titolo di sanzione ( € 120,00 x 3,75%);
-€ 0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo
((€ 120 x 2,5 x 22)/36.500)
Soggetti non residenti ne territorio dello Stato
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono pagare l’ICI in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con l’aggiunta degli interessi del 3%.
Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.